All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la propria richiesta e la convenuta la propria opposizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. C. Statuendo l'11 giugno 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha posto le spese processuali di complessivi fr. 248.– a carico dello Stato del Cantone Ticino e ha obbligato l'istante a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.