” Il 30 settembre 2010 la datrice di lavoro, riferendosi al citato colloquio e in base alla menzionata attestazione medica, ha confermato alla dipendente “la chiusura del rapporto di lavoro di comune accordo” per il 30 settembre 2010 e l'ha informata “che eccezionalmente le viene pagata, come inteso, una mensilità (senza 13ma)”. La lavoratrice ha contestato telefonicamente, tramite e-mail e con scritti 19 ottobre 2010 e 2 dicembre 2010 che la rescissione del rapporto di lavoro fosse stata decisa di comune accordo e, considerando come la stessa potesse avvenire soltanto con regolare preavviso di tre mesi, ha chiesto il pagamento del salario fino al 31 dicembre 2010, senza esito.