{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-27_2014-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119568&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fefce7a5c9e3659cb5a755a20fcbe366"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:10", "Checksum": "841683b9a5dbecaaf156bb8f6fbf5f39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27\nRegesto:\nContratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali\n\n\nc) Ora, la lavoratrice, già con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv. 1 CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (tre mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai diritti previsti dalla continuazione della relazione contrattuale (art. 336c cpv. 2 CO). Da parte sua, la convenuta ha solamente rinunciato “alla sua qualità di datrice di lavoro” (osservazioni pag. 3 in fine) ovvero ai servizi dell'istante, che di per sé nemmeno dovrebbe essere considerata in quanto corrispondente alla volontà della stessa di cessare il rapporto di lavoro. Ciò premesso appare evidente che le concessioni del datore di lavoro sono nettamente inferiori a quelle fatte dalla lavoratrice tanto più se si pensa che essa nemmeno aveva in vista un nuovo impiego e ha dovuto richiedere le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (sentenza Tribunale federale 4C.250/2001 del 21 novembre 2001, consid. 1b). Per di più, la lavoratrice nemmeno ha potuto beneficiare di un tempo di riflessione (deposizione di V__________ del 7 febbraio 2012, verbali pag. 2). Ne segue che il primo giudice non poteva ritenere valido l'accordo del 28 settembre 2010 poiché non poteva ritenersi una transazione. Frutto di un'errata applicazione del diritto, il giudizio impugnato dev'essere annullato.\n6. a) Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, in merito alle conseguenze giuridiche di un accordo di rescissione privo di efficacia, la giurisprudenza e la dottrina considerano che occorre fare astrazione dal citato accordo e applicare le disposizioni del regime legale ordinario, ossia le regole del Codice delle obbligazioni o di una convenzione collettiva di lavoro riguardanti la fine del rapporto di lavoro. In altre parole è necessario ricollocare la parte nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero concluso alcun accordo di rescissione del contratto non valido (sentenza del Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con numerosi riferimenti).\nQuando la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta tramite un accordo inefficace prima della scadenza del termine di disdetta, occorre chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso alcun accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avrebbe rescisso il contratto osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato. A seconda della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare il diritto al pagamento del salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, eventualmente prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o chiedere i danni e un' indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO. Spetta al lavoratore che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe deciso di licenziarlo con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.).\nb) In concreto, nemmeno la reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe licenziata in tronco tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata della regolare disdetta. Ciò posto, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr. 2172.40, importo di per sé non contestato dalla convenuta. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 1° ottobre 2010, il credito della lavoratrice essendo esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ovvero in concreto il 30 settembre 2010 (art. 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).\n7. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla reclamante, rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione anche delle indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:\n1. La petizione è accolta. Di conseguenza, CO 1 è condannato a pagare a RE 1 fr. 2172.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2010.\n2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 48.– sono poste a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'istante fr. 300.– di indennità.\nII. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–; – avv..\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}