{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-27_2014-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119568&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fefce7a5c9e3659cb5a755a20fcbe366"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:10", "Checksum": "841683b9a5dbecaaf156bb8f6fbf5f39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27\nRegesto:\nContratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali\n\n\n4. La reclamante ribadisce la sua versione dei fatti, sottolineando che il 28 settembre 2010 è rientrata al lavoro dopo due settimane di vacanza e non di malattia, che nonostante la limitazione nel sollevare dei pesi, non era inabile al lavoro, “tant'è che quella mattina [il 28 settembre 2010] aveva esercitato la sua consueta attività lavorativa” e “non si era rifiutata di prestare l'attività alla quale era adibita”, ciò che “dimostra che la problematica non si era presentata con immediatezza e pertanto era possibile coesistere con la limitazione, sicuramente per l'eventuale periodo di preavviso regolare”. Essa rimprovera al Giudice di pace di aver disatteso l'art. 341 CO, sostenendo che “o vi è un accordo sulla rescissione del contratto che contemporaneamente comporta una compensazione adeguata ai sensi dell'art. 341 del CO (in questo caso la sentenza sarebbe corretta), oppure, se non vi è un accordo valido, siamo confrontati con una rescissione immediata del rapporto di lavoro, unilaterale, e dunque ai sensi dell'art. 337c CO il datore deve il pieno risarcimento del danno che corrisponde al periodo di preavviso più un'eventuale indennità che non è stata rivendicata”. A suo avviso, l'accordo da lei sottoscritto, siccome comportava la rinuncia integrale al periodo di preavviso, non era una transazione adeguata e ha così rinunciato in maniera eccessiva ai propri diritti. Soggiunge poi che importa relativamente poco sapere se al momento della firma dell'accordo fosse nella situazione più adatta per capire a che cosa andava incontro, nonostante sia piuttosto palese la sua inadeguatezza in quel momento, perché l'art. 341 CO ha proprio lo scopo di “evitare le “imboscate” dei datori di lavoratori che sono in una condizione di forza oggettivamente migliore”.\n5. a) Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Aubert in: Commentaire romand, CO I, Ginevra 2003, n. 1 ad. art. 341). Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (DTF 119 II 450, consid. 2a; 118 II 61, consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 4A_376/2010 del 30 settembre 2010, consid. 3). Il momento determinante per stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della conclusione dell'accordo (II CCA, sentenza inc. 12.2011.36 dell'8 febbraio 2012, consid. 5.2. con numerosi riferimenti). Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore deve aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato colto alla sprovvista al momento della firma (sentenze del Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1 e 4C.51/1999 del 20 luglio 1999, consid. 3c pubblicata in: JAR 2000 pag. 108).\nIn caso di transazione il giudice deve però assicurarsi che il lavoratore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza delle reciproche concessioni delle parti (DTF 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; CCC, sentenza inc.16.2004.49 del 1° dicembre 2004, consid. 6; II CCA, sentenza inc. 12.2011.10 del 14 dicembre 2012, consid. 8.1 con riferimenti; Bohnet/ Dietschy in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 21 ad art. 341 CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.13 ad art. 341 CO).\nb) In concreto, è indiscusso che la lavoratrice si trovava nel tredicesimo anno di servizio (art. 333 cpv. 1 CO) e che la disdetta ordinaria avrebbe richiesto un preavviso di tre mesi (art. 335c CO). È pure pacifico che essa ha prodotto il 28 settembre 2010 un certificato medico, per il quale il suo stato di salute le impediva di alzare pesi e di lavorare più di quattro ore al mattino, di modo che durante la sua parziale incapacità lavorativa la dipendente beneficiava della protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO. Così come è indubbio che i problemi di salute della lavoratrice non avrebbero potuto essere una giusta causa di licenziamento in tronco (art. 337c cpv. 1 CO). In tali circostanze, l'esistenza di concessioni reciproche e di un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro dev'essere ammessa con ritegno (sentenza del Tribunale federale 4C.185/2002 del 27 settembre 2002, consid. 4.1)."}