{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-27_2014-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119568&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fefce7a5c9e3659cb5a755a20fcbe366"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:10", "Checksum": "841683b9a5dbecaaf156bb8f6fbf5f39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27\nRegesto:\nContratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato “che non è contestato quanto segue (…) che il 28.9.2010, al rientro da un periodo di assenza per malattia, la signora RE 1 è stata convocata dal responsabile del marketing signor L__________ e dal gerente del punto vendita signor S__________; che in quell'occasione le parti hanno sottoscritto un accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la parte convenuta non avendo, stante il precario stato di salute della signora RE 1, la possibilità di offrirle un'occupazione adeguata; che è per contro controversa la qualificazione di tale accordo, la parte istante ritenendolo un licenziamento unilaterale avvenuto senza rispettare i termini contrattuali, la parte convenuta una transazione, essendo appunto un accordo raggiunto di comune intesa che comportava concessioni reciproche; che la parte istante sostiene la propria tesi argomentando che, proprio per la sua particolare situazione personale, non era in misura di intendere esattamente i termini della questione, che il colloquio è avvenuto senza preavviso, che la CO 1 non le ha prospettato soluzioni alternative all'interno della struttura e non le ha lasciato il tempo necessario per meglio comprendere quanto stava firmando; che la parte convenuta ritiene invece che la firma dell'accordo, essendo intervenuta dopo un'ora di discussione durante la quale sono state valutate la posizione dell'istante, le differenti ipotesi lavorative possibili per evitare il licenziamento e le conseguenze, è avvenuta da parte della signora RE 1 in piena consapevolezza, configurando in tal modo il carattere di scioglimento consensuale di contratto; che tale carattere è inoltre supportato, a mente della parte convenuta, anche dal fatto che la cessazione dell'obbligo di presenza e del rapporto di lavoro avveniva immediatamente ma dietro versamento di un ulteriore mese di salario”.\nEgli ha poi stabilito che “da chiarire è unicamente la circostanza se la signora RE 1 fosse o meno in grado di comprendere quanto le stava accadendo” e, ricordato il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 8 CC, ha soggiunto “che il fatto che la parte convenuta sia la parte più debole al contratto, non la rende di per ciò stesso incapace di capire la portata della firma di un accordo; che parimenti il fatto che avesse dei problemi di salute non rende verosimile la tesi che la rende di per ciò stesso incapace di accettare consapevolmente l'accordo sottoscritto; che per far giungere il Giudice a questo convincimento occorreva portare qualche elemento esterno più concreto, cosa che non è stata fatta; che questo Giudice è bensì conscio del fatto che, in fattispeci quali quelle qui in essere, l'onere della prova rischia di penalizzare maggiormente la parte più debole, ma il sentimento di solidarietà non può giungere fino ad ammettere per provate circostanze che non lo sono state”. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione."}