{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-27_2014-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119568&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fefce7a5c9e3659cb5a755a20fcbe366"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:10", "Checksum": "841683b9a5dbecaaf156bb8f6fbf5f39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2014 16.2013.27\nRegesto:\nContratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa l'11 giugno 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 358-10/2011 (contratto di lavoro) promossa con petizione 6 agosto 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 9 luglio 1999 RE 1 è stata assunta dalla __________ come “venditrice rep. non food” all'ipermercato di __________. In seguito all'acquisto dei punti vendita in Svizzera della __________ da parte del CO 1, il 27 aprile 2008 la lavoratrice è passata alle dipendenze di CO 1 con la medesima mansione. Il contratto di lavoro, completato da un contratto collettivo e da tre regolamenti aziendali, è stato concluso a tempo indeterminato, indicava un grado di occupazione del 50%, specificato in 20.50 ore settimanali e prevedeva un salario di fr. 1805.–, poi aumentato a fr. 1875.–. Il 28 settembre 2010 la dipendente ha presentato alla datrice di lavoro un certificato medico attestante che “per motivi di salute” poteva “lavorare 4 ore al giorno (solo mattino) con l'assoluta inabilità al sollevamento pesi”. Il pomeriggio dello stesso giorno S__________, gerente del punto vendita, e L__________, responsabile della gestione delle risorse umane, hanno convocato RE 1 per un colloquio, al termine del quale le hanno proposto e fatto sottoscrivere il seguente accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro:\n“Non avendo un'occupazione adeguata alle sue limitazioni fisiche chiudiamo di comune accordo il rapporto di lavoro. CO 1 s'impegna a versare una mensilità, dispensandola dal venire al lavoro. Chiusura con 30.9.2010.”\nIl 30 settembre 2010 la datrice di lavoro, riferendosi al citato colloquio e in base alla menzionata attestazione medica, ha confermato alla dipendente “la chiusura del rapporto di lavoro di comune accordo” per il 30 settembre 2010 e l'ha informata “che eccezionalmente le viene pagata, come inteso, una mensilità (senza 13ma)”. La lavoratrice ha contestato telefonicamente, tramite e-mail e con scritti 19 ottobre 2010 e 2 dicembre 2010 che la rescissione del rapporto di lavoro fosse stata decisa di comune accordo e, considerando come la stessa potesse avvenire soltanto con regolare preavviso di tre mesi, ha chiesto il pagamento del salario fino al 31 dicembre 2010, senza esito. Nel frattempo RE 1 si è rivolta alla Cassa disoccupazione RA 1, la quale le ha versato per i mesi da ottobre e dicembre 2010 fr. 4568.90 lordi (fr. 4205.25 netti).\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 3 agosto 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2172.40 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale periodo di disdetta, da ottobre a dicembre 2010, oltre tredicesima, dedotto quanto percepito dalla Cassa disoccupazione. Nelle sue osservazioni del 5 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la propria richiesta e la convenuta la propria opposizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni.\nC. Statuendo l'11 giugno 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha posto le spese processuali di complessivi fr. 248.– a carico dello Stato del Cantone Ticino e ha obbligato l'istante a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nella sua risposta del 26 luglio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'istante il 12 giugno 2013, sicché il reclamo, introdotto l'11 luglio 2013 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), è tempestivo."}