che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone invece problema di ripetibili all'istante, al quale il “reclamo” non è stato notificato per osservazioni. decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.