{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-26_2013-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114979&nX40_KEY=4711107&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b5e51412969d06df60082d4d40e619fc"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2013.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.07.2013 16.2013.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori - ricevibilità del reclamo - tempestività del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:26:33", "Checksum": "fc7c392c9ba4ceddf1fdf09654d50138", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.07.2013 16.2013.26\nRegesto:\nIscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori - ricevibilità del reclamo - tempestività del reclamo\n\nsedente per statuire sul reclamo del 10 luglio 2013 presentato da\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che con decisione del 21 giugno 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore di per fr. 7056.59 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2012 sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente a RE 1, assegnando all'istante un termine di 60 giorni per introdurre la causa volta all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva e ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 400.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili;\nche con “reclamo” il 10 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;\nche il rimedio non è stato oggetto di notificazione;\ne considerando\nin diritto: che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, art. 839 CC e art. 961 cpv. 3 CC) è trattata con la proceduta sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 n. 5 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC);\nche la decisione impugnata, spedita il 26 giugno 2013, è pervenuta alla convenuta il 28 giugno 2013 (www.posta.ch/trackand-trace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);\nche il termine di reclamo è cominciato a decorrere così il 29 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì 8 luglio 2013;\nche il “reclamo” del 4 luglio 2013 è stato consegnato allo sportello postale di __________ mercoledì 10 luglio 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);\nche nelle circostanze descritte il “reclamo” si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC);\nche il “reclamo” va dichiarato inammissibile e può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a n. 2 LOG;\nche, in ogni caso, il rimedio sarebbe risultato inammissibile anche ove fosse stato tempestivo, la reclamante non dolendosi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice (art. 320 CPC), ma limitandosi a esporre la propria versione dei fatti e riproporre le contestazioni sulla difettosità dell'opera che andranno, se del caso, discusse nella causa di merito;\nche di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone invece problema di ripetibili all'istante, al quale il “reclamo” non è stato notificato per osservazioni.\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}