Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200. sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | –,; –,. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.