Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Resta il fatto che in concreto l'attrice non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 14 agosto 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.