–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 28 maggio 2013. Introdotto il 26 giugno 2013, il reclamo in questione è tempestivo. 2. Secondo l'art. 68 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). In presenza di un rappresentante che non ha giustificato i propri poteri, il giudice deve assegnargli un termine adeguato per riparare il difetto producendo la procura (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, art. 68 pag. 254).