La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200. sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.. F. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2013 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.