Visto il mancato pagamento, lo CO 1 ha fatto notificare il 14 agosto 2012 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 4117.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 e spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione. B. Con istanza del 5 settembre 2012 la società CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna della Swiss International RE 1 al pagamento di fr.