{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-25_2013-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115072&nX40_KEY=4711105&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16d6c8a13f136fc8e4d8c4e1e7e98693"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2013.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:29:27", "Checksum": "458839d4431c5d0f5bf94cbb32c0ad5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2013.25\nRegesto:\nMandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito\n\n\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n4. Il Giudice di pace, dopo aver respinto l'eccezione processuale sollevata dalla convenuta in merito alla mancanza di un riconoscimento di debito, ha accolto l'azione poiché “non vi sono contestazioni sulla fatturazione ma velatamente sulla legittimità della richiesta”. Sennonché, ha soggiunto il primo giudice, la convocazione per la presentazione del centro sportivo indetto dal Comune di __________ riguardava la convenuta, donde la sua legittimazione passiva.\nLa reclamante ribadisce che “l'istanza proposta dall'attore è\nesclusivamente ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”. Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Resta il fatto che in concreto l'attrice non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 14 agosto 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante nemmeno contesta l'esistenza del credito vantato dall'attrice, il reclamo, si rivela infondato.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200. sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}