{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-25_2013-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115072&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16d6c8a13f136fc8e4d8c4e1e7e98693"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2013.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:35:15", "Checksum": "556553504a59dafde33ca132ae2d91fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2013 16.2013.25\nRegesto:\nMandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 26 giugno 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 28 maggio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 160-C-12-PE (mandato) promossa con petizione 21 dicembre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 15 novembre 2011 la società CO 1 è stata incaricata di elaborare uno studio di fattibilità per l'esecuzione di una strada d'accesso a un nuovo centro sportivo polivalente denominato “RE 1” a __________, dalla società promotrice del progetto RE 1. Per le sue prestazioni CO 1 ha emesso il 22 novembre 2011 una fattura di fr. 4117.50, importo rimasto insoluto malgrado le rassicurazioni di __________, amministratore\nunico della società committente. Visto il mancato pagamento, lo CO 1 ha fatto notificare il 14 agosto 2012 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 4117.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 e spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Con istanza del 5 settembre 2012 la società CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna della Swiss International RE 1 al pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2012 e al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 7 novembre 2012 l'attrice ha confermato le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa.\nC. Il 21 novembre 2012 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di mancato rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta sarebbe stata considerata accettata. Il 26 novembre 2012 la RE 1, per il tramite di __________, ha comunicato al Giudice di pace di rifiutare “la proposta di condanna al pagamento, perché priva di riconoscimento di debito e perché la società incaricata della gestione del progetto di centro internazionale è la __________”. Il Giudice di pace ha così rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire.\nD. Con petizione 21 dicembre 2012 lo CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti allo stesso giudice per ottenere il pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012, così come il rigetto in via definitiva del menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2013 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione e di giudicare “che l'opposizione rimane perché l'attore non ha prodotto il relativo riconoscimento di debito come prevede la LEF per il rigetto dell'opposizione”.\nE. Statuendo il 28 maggio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la RE 1 a pagare fr. 4117.50 oltre interessi e spese e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200. sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300..\nF. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2013 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 28 maggio 2013. Introdotto il 26 giugno 2013, il reclamo in questione è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 68 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). In presenza di un rappresentante che non ha giustificato i propri poteri, il giudice deve assegnargli un termine adeguato per riparare il difetto producendo la procura (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, art. 68 pag. 254). In concreto, il reclamo è stato sottoscritto, con ogni verosimiglianza, da __________. Sennonché dall'estratto del registro di commercio della RE 1 – fatto notorio (DTF 138 II 564, consid. 6.2) – risulta che dal 18 aprile 2013 __________ non è più l'amministratore unico della società e che tale ruolo è stato assunto dal 10 luglio 2013 da __________. La questione del potere di rappresentanza di __________ andrebbe pertanto approfondita, ma tenuto conto che – come si vedrà in seguito – il reclamo si rivela manifestamente infondato, essa non merita ulteriore disamina."}