posto che quanto alle ripetibili, nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia lo Stato può essere tenuto a rifondere adeguate ripetibili al reclamante vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale federale (sentenza 5A_154/2012 del 22 marzo 2012, consid. 3); stabilito che, in concreto, si giustifica così riconoscere alla reclamante un'adeguata indennità, ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva d'oggetto ; Per questi motivi, decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.