accertato che con sentenza 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– a carico dell'istante tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili; considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli; rilevato che nella fattispecie il tempo impiegato (oltre 20 mesi) per emanare la sentenza appare manifestamente eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto; ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;