rammentato che all'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza; ricordato che, ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro posizioni;