Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.