c) Ciò posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una lesione del diritto di essere sentito. In tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione al rappresentante del convenuto di un nuovo termine per formulare osservazioni e riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC). 6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.