Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale. c) Ciò posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una lesione del diritto di essere sentito.