Il convenuto poteva quindi legittimamente ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza, fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto necessità di trasmetterglieli. Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale.