E, come in tutti i casi analoghi, anche in questo caso gli atti avrebbero dovuto essere stati notificati al rappresentante designato, tanto più che, come ammette il Pretore, solo per una svista della propria cancelleria il nominativo del legale non è stato inserito nel sistema informatico. Il convenuto poteva quindi legittimamente ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza, fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto necessità di trasmetterglieli.