In concreto, con la petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1, il quale era già comparso nella procedura di conciliazione. Sennonché, come confermato dal primo giudice, per una svista la cancelleria della Pretura non ha registrato il nome di quel patrocinatore nel sistema informatico, sicché gli atti sono stati notificati al convenuto personalmente. La notificazione è dunque viziata ai sensi dell'art. 137 CPC, ma va esaminato se ciò ha comportato pregiudizio per la parte. Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid.