In caso contrario, ossia in caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il giudice dovrà ripeterla (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 576-577). 5. In concreto, con la petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1, il quale era già comparso nella procedura di conciliazione.