Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata. Tuttavia, il vizio non genera alcuna conseguenza se, ciò nonostante, l'atto è giunto al rappresentante, perché la parte glielo ha trasmesso e gli è giunto tempestivamente, tanto da non comportare un pregiudizio processuale o una lesione del diritto di potere adeguatamente preparare la propria difesa (o offesa) processuale. In caso contrario, ossia in caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il giudice dovrà ripeterla (Trezzini in: