I, Berna 2012, n. 4 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia (Bohnet in: op. cit., n. 8 ad art. 137). Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata.