Con decreto dell'8 maggio 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Così invitato, il 28 maggio 2013 il Pretore ha formulato le sue osservazioni al reclamo. CO 1 non ha, dal canto suo, presentato osservazioni. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 16 aprile 2013. Introdotto il 7 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.