{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-23_2013-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115016&nX40_KEY=4921739&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d63a5eca37856dc32e5ff2bbe9ed961"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2013.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:27:20", "Checksum": "7ece22263af5a4680f16b6cb57930817", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2013.23\nRegesto:\nContratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma\n\n\n4. L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre 2012, consid. 5.2; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 e 8 ad art. 137; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 4 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia (Bohnet in: op. cit., n. 8 ad art. 137). Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata. Tuttavia, il vizio non genera alcuna conseguenza se, ciò nonostante, l'atto è giunto al rappresentante, perché la parte glielo ha trasmesso e gli è giunto tempestivamente, tanto da non comportare un pregiudizio processuale o una lesione del diritto di potere adeguatamente preparare la propria difesa (o offesa) processuale. In caso contrario, ossia in caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il giudice dovrà ripeterla (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 576-577).\n5. In concreto, con la petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1, il quale era già comparso nella procedura di conciliazione. Sennonché, come confermato dal primo giudice, per una svista la cancelleria della Pretura non ha registrato il nome di quel patrocinatore nel sistema informatico, sicché gli atti sono stati notificati al convenuto personalmente. La notificazione è dunque viziata ai sensi dell'art. 137 CPC, ma va esaminato se ciò ha comportato pregiudizio per la parte. Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid. 6 con riferimenti).\na) Nella fattispecie risulta che RE 1 ha ritirato il 4 febbraio 2013 il plico raccomandato notificatogli dalla Pretura contenente la petizione e il termine per presentare le osservazioni. Il 16 marzo 2013 egli ha poi ricevuto la citazione al dibattimento dell'11 aprile 2013. Il reclamante sostiene di non avere trasmesso i citati documenti al proprio legale nella convinzione che quest'ultimo li avesse anch'egli ricevuti e che quindi si sarebbe occupato della sua difesa. A suo dire, la mattina del 15 aprile 2013 egli ha telefonato all'avv. Cereghetti per avere notizie in merito alla vertenza, informandolo dell'avvio della causa, della ricezione di documenti dalla Pretura, di essere stato per diverso tempo all'estero e di un'udi- enza prevista nei giorni successivi. L'avv. PA 1, informatosi presso la Pretura la mattina stessa, ha poi saputo che il dibattimento si era già tenuto l'11 aprile precedente.\nb) Ora, è vero che al momento dell'avvio della causa, l'avv. PA 1 non aveva trasmesso al Pretore alcuna procura, ma ciò non toglie il fatto che l'attrice aveva designato quel legale come patrocinatore del convenuto. E, come in tutti i casi analoghi, anche in questo caso gli atti avrebbero dovuto essere stati notificati al rappresentante designato, tanto più che, come ammette il Pretore, solo per una svista della propria cancelleria il nominativo del legale non è stato inserito nel sistema informatico. Il convenuto poteva quindi legittimamente ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza, fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto necessità di trasmetterglieli. Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale.\nc) Ciò posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una lesione del diritto di essere sentito. In tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione al rappresentante del convenuto di un nuovo termine per formulare osservazioni e riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC).\n6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n-; -. |\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}