{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-23_2013-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115016&nX40_KEY=4921739&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d63a5eca37856dc32e5ff2bbe9ed961"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2013.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:27:20", "Checksum": "7ece22263af5a4680f16b6cb57930817", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2013.23\nRegesto:\nContratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 7 ottobre 2013/mc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 7 maggio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa n. SE.2013.39 (contratto d'appalto) promossa con petizione 29 gennaio 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 ha eseguito diversi lavori di giardinaggio in una proprietà di __________ appartenente a RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha emesso diverse fatture sulle quali è rimasto uno scoperto di fr. 8290.–. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 20 giugno 2012 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 18 gennaio 2013, con petizione 29 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8290.– oltre interessi e accessori, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Invitato il 30 gennaio 2013 a formulare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto silente. All'udienza di discussione dell'11 aprile 2013, l'attrice, unica comparente, ha ribadito la sua posizione.\nC. Statuendo il 15 aprile 2013 il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 8290.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2013 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 800.– per ripetibili.\nD. Con reclamo 7 maggio 2013 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. Egli chiede di rinviare gli atti al Pretore, poiché statuisca di nuovo dopo avergli dato la possibilità di esprimersi sulla petizione, convocandolo altresì a un dibattimento. Con decreto dell'8 maggio 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Così invitato, il 28 maggio 2013 il Pretore ha formulato le sue osservazioni al reclamo. CO 1 non ha, dal canto suo, presentato osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 16 aprile 2013. Introdotto il 7 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\n3. Il reclamante si duole di una violazione dell'art. 137 CPC e del diritto di essere sentito, il Pretore non avendo notificato l'ordinanza del 30 gennaio 2013, con la quale è stato assegnato un termine per le osservazioni, né la citazione al dibattimento dell'11 marzo 2013 all'avv. PA 1, suo rappresentante legale, ciò che gli ha impedito di presentare tempestivamente le osservazioni alla petizione e di partecipare all'udienza. A suo dire, dato che l'avv. PA 1 ha partecipato all'udienza di conciliazione in veste di suo patrocinatore e che a tale titolo è stato indicato nella petizione, non considerarlo suo rappresentante, perché agli atti mancava una procura, costituirebbe un formalismo eccessivo. Qualora il Pretore avesse avuto dei dubbi in merito alla rappresentanza, avrebbe dovuto assegnare un termine per produrre la procura."}