Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 e 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– di ripetibili. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.