In tali circostanze, il professionista figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti. E ove un rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Ne discende che il primo giudice obbligando i convenuti a versare fr. 1200.85, importo di per sé non contestato nella sua entità dai reclamanti, non ha erroneamente applicato il diritto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.