Non vi è alcun elemento agli atti che permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro. Né vi è circostanza o indizio per cui l'attore avrebbe dovuto dubitare, in buona fede, che l'effettiva estensione del mandato dell'architetto non gli conferisse la facoltà di commissionargli in due occasioni il lavoro poi eseguito. In tali circostanze, il professionista figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti.