c) Premesso ciò, nel caso in esame, in virtù del principio dell'affidamento, l'attore in buona fede poteva inferire dalle circostanze l'intenzione del professionista di agire in qualità di rappresentante dei committenti. Non vi è alcun elemento agli atti che permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro.