Resta il fatto che l'architetto appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste così una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge a un imprenditore, si deve desumere che, fatte salve circostanze o indizi contrari, il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (sentenze del Tribunale federale 4A_376/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.3 con riferimento a C.91/1987 del 6 luglio 1987, consid. 2a pubblicata in: