L'architetto incaricato della direzione dei lavori non è però abilitato ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli imprenditori. In mancanza di una speciale autorizzazione, egli non può così compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (DTF 118 II 315, consid. 2a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C. 85/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2007.82 del 21 luglio 2008, consid. 5.1; Werro in: Commentaire Romand, CO I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 36; Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 10 ad art. 396).