art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 7 maggio 2013. Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 2 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure.