D. Contro la decisione appena citata RE 2 ed RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2013 in cui chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 4 aprile 2013, durante le ferie giudiziarie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile incluso: art. 145 cpv.