{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-22_2014-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120589&nX40_KEY=4711070&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bc0f6337e5ec5f6d6d7bf9ad8376c52"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2013.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:43:29", "Checksum": "acfc7871cb1dc0095bd368c375e7d823", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22\nRegesto:\nAppalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente\n\n\nb) In concreto, ci si può senza dubbio chiedere se l'arch. __________ M__________r potesse assegnare a CO 1 l'incarico di sgomberare la neve presente sul tetto dell'abitazione in via di costruzione per permettere la continuazione dei lavori, anche se per rapporto all'entità dei costi finali l'impegno finanziario richiesto ai proprietari poteva ritenersi tutto sommato trascurabile. Resta il fatto che l'architetto appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste così una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge a un imprenditore, si deve desumere che, fatte salve circostanze o indizi contrari, il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (sentenze del Tribunale federale 4A_376/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.3 con riferimento a C.91/1987 del 6 luglio 1987, consid. 2a pubblicata in: SJ 1988 pag. 27; II CCA sentenza inc. 12.2007.174 del 30 luglio 2008, consid. 7). In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224, consid. 6b; II CCA sentenza inc. 12.2005.170 del 30 agosto 2006, consid. 5.2).\nc) Premesso ciò, nel caso in esame, in virtù del principio dell'affidamento, l'attore in buona fede poteva inferire dalle circostanze l'intenzione del professionista di agire in qualità di rappresentante dei committenti. Non vi è alcun elemento agli atti che permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro. Né vi è circostanza o indizio per cui l'attore avrebbe dovuto dubitare, in buona fede, che l'effettiva estensione del mandato dell'architetto non gli conferisse la facoltà di commissionargli in due occasioni il lavoro poi eseguito. In tali circostanze, il professionista figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti. E ove un rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Ne discende che il primo giudice obbligando i convenuti a versare fr. 1200.85, importo di per sé non contestato nella sua entità dai reclamanti, non ha erroneamente applicato il diritto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 e 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– di ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}