{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-22_2014-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120589&nX40_KEY=4921721&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bc0f6337e5ec5f6d6d7bf9ad8376c52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:23", "Checksum": "759a8b56b8da01c92cae461ea88eecb0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22\nRegesto:\nAppalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente\n\n\n4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che per i lavori eseguiti nella proprietà dei convenuti, l'attore era intervenuto su richiesta del direttore dei lavori __________ M__________. Egli ha poi rilevato che l'attore non era tenuto a conoscere il tipo di mandato che la direzione lavori aveva con i convenuti. Per il primo giudice, infine, il direttore dei lavori aveva richiesto l'intervento all'attore per lo sgombero della neve poiché “più economico per rapporto all'impresa di costruzione, già sul posto, a garanzia della continuazione dei lavori.” Donde l'accoglimento della petizione.\n5. I reclamanti, premesso che l'azione era retta dal principio attitatorio, rimproverano al Giudice di pace di avere di sua iniziativa delegato all'attore il compito di chiedere all'arch. __________ M__________ una dichiarazione scritta relativa alla fattura da lui emessa. A loro dire, il primo giudice è così incorso in una violazione delle norme di procedura.\na) Ora, è indubbio che in una causa come quella in esame retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il principio attitatorio sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese. Sennonché, per l'art. 153 cpv. 2 CPC, il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso (Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 153). E secondo l'art. 190 cpv. 2 CPC il giudice può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.\nb) Premesso ciò, è vero che per finire il primo giudice ha a torto invitato l'istante a procurarsi una dichiarazione scritta dall'arch. __________ M__________. Resta il fatto che all'udienza del 17 ottobre 2012 i convenuti non hanno reagito ma anzi hanno inoltrato una presa di posizione sul contenuto della dichiarazione. In circostanze del genere essi non possono più dolersi in questa sede di un tale vizio procedurale (art. 52 CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.\n6. Per i reclamanti la dichiarazione scritta resa dall'arch. __________ M__________ non può essere posta alla base di alcuna decisione, poiché oltre a non essere stata assunta secondo le disposizioni del codice di procedura, avrebbe potuto tutt'al più essere considerata come mera asserzione di parte. Ora, è vero che una dichiarazione testimoniale scritta, allestita ai fini di causa, non ha in principio lo stesso valore probatorio di un'audizione testimoniale e configura un mero indizio (CCR sentenza 16.2011.37 del 24 luglio 2012, consid. 4b con riferimenti; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 157 pag. 723). In concreto, tuttavia, davanti al primo giudice i convenuti non hanno mai contestato che a redigere la dichiarazione sia stato l'arch. __________ M__________, né hanno mai chiesto che quest'ultimo venisse sentito come teste. Per il resto, i principali fatti giuridicamente rilevanti che emergono da tale dichiarazione, ovvero che l'arch. __________ M__________ “nella veste di direzione dei lavori nell'edificazione della villa __________” ha dato all'attore “l'incarico di sgomberare la neve dal tetto dell'edificio in cantiere” non sono mai stati di per sé contestati dai convenuti.\nQuanto al fatto che il direttore dei lavori non abbia controllato e avallato i lavori di CO 1, a prescindere dal fatto che\nun'accettazione può anche essere tacita (art. 370 cpv. 1 CO), è possibile che egli non abbia controfirmato i bollettini di lavoro redatti dalla ditta, ma i convenuti per finire non hanno contestato l'esecuzione dei lavori né la loro entità. All'attore non incombeva più l'onere di sostanziare e provare le ore impiegate. Le critiche mosse al loro mandatario non incidono così sul loro obbligo di pagare la mercede. Anche su questi punti quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.\n7. Secondo i reclamanti il contratto da loro concluso con l'arch. __________ M__________, avente per oggetto la direzione dei lavori, è retto dalle norme sul mandato. A loro dire, il compito dell'architetto era di dirigere, coordinare e sorvegliare il cantiere, ma non di deliberare lavori a terzi in veste di loro rappresentante. Essi soggiungono che il professionista avrebbe dovuto presentare loro un preventivo prima di incaricare l'attore dello sgombero della neve, di cui, peraltro, ritengono che la ditta __________ SA, presente sul cantiere, avrebbe potuto occuparsi.\na) La direzione dei lavori è il contratto nel quale un architetto si impegna per conto del committente a dirigere, sorvegliare e coordinare le prestazioni degli appaltatori o fornitori incaricati all'esecuzione dell'opera. Esso soggiace alle norme sul mandato (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 806 n. 5357). E per l'art. 396 cpv. 2 CO il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al suo adempimento. L'architetto incaricato della direzione dei lavori non è però abilitato ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli imprenditori. In mancanza di una speciale autorizzazione, egli non può così compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (DTF 118 II 315, consid. 2a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C. 85/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2007.82 del 21 luglio 2008, consid. 5.1; Werro in: Commentaire Romand, CO I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 36; Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 10 ad art. 396)."}