{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-22_2014-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120589&nX40_KEY=4921721&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bc0f6337e5ec5f6d6d7bf9ad8376c52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:23", "Checksum": "759a8b56b8da01c92cae461ea88eecb0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.11.2014 16.2013.22\nRegesto:\nAppalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 2 maggio 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel 2010 RE 2 ed RE 1 hanno incaricato l'arch. __________ M__________ della direzione lavori per la realizzazione della loro villa a __________. Il 3 e il 7 dicembre 2010 CO 1, titolare della ditta individuale __________ - __________, ha proceduto su richiesta del direttore dei lavori, allo sgombero di neve dal tetto dell'abitazione in fase di costruzione. Per le sue prestazioni CO 1 ha trasmesso, il 24 maggio 2011, a RE 2 ed RE 1 una fattura di fr. 1200.85, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11 luglio 2012 CO 1 ha convenuto RE 2 ed RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Il Giudice di pace ha notificato la petizione, che non conteneva una motivazione, ai convenuti e ha citato le parti al dibattimento del 17 ottobre 2012, in occasione del quale i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Sul verbale d'udienza figura che l'attore “provvederà a contattare la DL sig. M__________ il quale invierà a questa giudicatura una presa di posizione in merito alla fattura 1358 del 24.05.11”. Sulla dichiarazione rilasciata il 18 ottobre 2012 dall'arch. __________ M__________, trasmessa il 22 ottobre 2012 dall'attore al Giudice di pace, i convenuti hanno preso posizione il 12 novembre 2012.\nC. Statuendo il 3 aprile 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato i convenuti a versare all'attore fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Le spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico dei convenuti.\nD. Contro la decisione appena citata RE 2 ed RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2013 in cui chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 4 aprile 2013, durante le ferie giudiziarie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile incluso: art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 7 maggio 2013. Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 2 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Per l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. In concreto, la lettera 8 settembre 2011 (doc. 5), i richiami (doc. 6), il precetto esecutivo (doc. 7) e le lettere RE 1 (doc. 8) allegati alle osservazioni al reclamo, non presentati davanti al primo giudice, sono irricevibili e devono essere estromessi dagli atti."}