Ora, che il primo giudice si sia limitato a asserire che “gli interessi di ritardo del 15%, previsti al punto 5 delle CG, sono dovuti dalla data e sulla somma indicate dall'istante e rimaste incontestate” e non abbia quindi esaminato la censura sollevata dal convenuto è indubbio, ma ciò poco giova. Il tasso di interessi concordato in concreto dalle parti, pari al 15%, non viola infatti il diritto federale e in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale che sanziona con la nullità la pattuizione di un saggio d'interesse superiore al 18% siccome contrario ai buoni costumi (DTF 93 II 191 consid. b; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_69/2014 del 28 aprile 2014, consid.