11. Il reclamante rimprovera infine il Pretore aggiunto di non avere esaminato la sua contestazione relativa al tasso degli interessi di mora, a suo dire del tutto esorbitante e ingiustificato. Ora, che il primo giudice si sia limitato a asserire che “gli interessi di ritardo del 15%, previsti al punto 5 delle CG, sono dovuti dalla data e sulla somma indicate dall'istante e rimaste incontestate” e non abbia quindi esaminato la censura sollevata dal convenuto è indubbio, ma ciò poco giova.