In concreto, per tacere del fatto che l'interessato nemmeno specifica quali informazioni non gli sarebbero state fornite e che dalle sue due lettere non risultano particolari richieste di delucidazioni, egli non trae alcuna conclusione dalla sua asserzione. Non essendo l'asserita mancanza di informazioni uno dei motivi per cui il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata, sulla questione non giova attardarsi. 8. Il reclamante sostiene di essere stato informato per la prima volta nel maggio 2009 dei problemi relativi al pagamento degli importi derivanti dall'utilizzo della carta aziendale e di essere chiamato alla cassa come “debitore solidale”.