Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui la proroga del foro era validamente pattuita, non può dirsi errata. 5. Il reclamante ripropone la sua contestazione secondo cui la petizione dev'essere respinta per mancanza di legittimazione passiva, perché l'importo di cui la controparte chiede il pagamento non deriva dall'utilizzo della carta “P__________” da lui richiesta con il formulario del 6 giugno 2007, ma da un'altra carta di credito aziendale per la quale non ha sottoscritto alcun contratto. A suo parere, soggiunge, se l'opinione del primo giudice fosse corretta non si comprenderebbe il motivo per cui si sarebbe dovuto anche mutare l'emittente della carta.