dichiarando di avere ricevuto, letto e compreso e accettato le condizioni generali (punto 2). In tali circostanze, tenuto conto che nemmeno il convenuto pretende di essere persona inesperta negli affari, non vi erano ragioni che imponessero una spiegazione e un avvertimento previo della rinuncia al foro del proprio domicilio contenuta nelle note condizioni generali. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui la proroga del foro era validamente pattuita, non può dirsi errata. 5.