16.2002.24 del 3 luglio 2002 con rinvio a Gross in: Müller/Wirth [curatori], Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz, Zurigo 2001, n. 181 ad art. 22 LForo). b) Premesso ciò, per il Tribunale federale la validità di una rinuncia al foro di domicilio del convenuto, presuppone che la controparte possa ritenere, in buona fede, che costui, accettando il contratto, abbia pure accettato la clausola di proroga di foro. In particolare la clausola di proroga del foro deve essere chiara e univoca e ove si trovi nelle condizioni generali prestampate, essa deve essere evidenziata e collocata in un posto ben visibile (DTF 128 I 277 consid. 2.3 con rinvii).