a) Secondo l'art. 406 CPC la validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita. E in concreto, non è contestato che un contratto di carta di credito aziendale – come quello in esame – non è un contratto concluso con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo poiché non ha per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare di un consumatore, ma attiene a un'attività professionale o commerciale (DTF 132 III 268 consid. 2.2.2; CCC, sentenza inc. 16.2002.24 del 3 luglio 2002 con rinvio a Gross in: