Al riguardo egli ha considerato che al convenuto non dovessero essere spiegate le condizioni generali allegate al contratto concernente il rilascio della carta di credito aziendale, poiché lo stesso apponendo la sua firma sul formulario aveva dichiarato di “avere ricevuto, letto, compreso e accettato” le medesime. Il primo giudice ha poi respinto l'“eccezione” di carenza di legittimazione passiva, stabilendo che con il rilascio di una nuova carta di credito aziendale non si era creato un nuovo contratto tra la banca e l'azienda, giacché la sostituzione aveva riguardato unicamente il supporto plastico della stessa.