–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere l'8 aprile 2013 e sarebbe scaduto lunedì 6 maggio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 29 aprile 2013 il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.